ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI - ACLI
Approvato dal XXII° Congresso Nazionale – Torino 1-4 aprile 2004
FINALITA’ E SCOPI
Art. 1
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Art.2
Le ACLIpromuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo.Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.Art. 3
Art. 3
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative.La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale delle ACLI, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, sollecita l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni.
I Servizi sociali, le Imprese Socialie le Associazioni specifiche promossi dalle ACLI ad esse aderenticostituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone:
nell'assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitariaefiscale, attraverso il Patronato Acli;nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale Acli per l'Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad esso associati;nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale. L’uso delnome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.
Art. 4 Le ACLI ad ogni livello:
favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi, dalle conferenze organizzative e programmatiche e dagli organi;
promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle Acli, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;
operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese sociali, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;
tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.
ISCRIZIONE
Art. 5
L'associazione al Movimento aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI o delle Associazioni da esse promosse od aderenti.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 6
L'iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite alle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.
STRUTTURE
Art. 7
Le ACLI promuovono la vita associativa,valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi disussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio, circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinateattraverso:le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale;le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base, leattività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali;c)le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati,con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promossenelle grandi aree urbane;le Struttureprovinciali,con compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione delle Acli e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Province dello Stato;
le Struttureregionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome;
la Strutturanazionale, con compiti dirappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.
Art. 8
Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.
ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE E DELLE ZONE
ORGANI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI - Il Congresso Provinciale
ORGANI DELLE STRUTTURE REGIONALI - Il Congresso Regionale
ORGANI DELLA STRUTTURA NAZIONALE - Il Congresso Nazionale
SOGGETTI SOCIALI
ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI-Le Associazioni Professionali
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