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REGOLAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI ACLI DELLA SARDEGNA PDF Stampa E-mail
Documento Riservato all’attenzione del Consiglio Regionale Acli della Sardegna

Di seguito è riportata la stesura del Regolamento attuativo degli Organi Regionali delle Acli della Sardegna, mutuato da quello in vigore, e alla luce delle modifiche apportate allo Statuto Nazionale Acli dal Congresso di Torino dell’1-4 Aprile 2004.

Sulla base del Regolamento di attuazione del predetto statuto nazionale,ed in particolare per tutto ciò che riguarda gli Organi regionali Acli si regolamenta:

Convocazione del Congresso Regionale


Art. 1

Il Congresso Regionale è convocato dal Consiglio Regionale:

in via ordinaria ogni 4 anni

in via straordinaria: su richiesta di almeno 1/3 dei Consigli Provinciali che rappresentino non meno della metà degli iscritti; su richiesta della Direzione Nazionale Acli. In questo caso il Congresso deve celebrarsi entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Art. 2

Il Consiglio Regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell’entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in congresso, sulla base della media degli iscritti degli ultimi 4 anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote tessere, di spettanza della Sede Nazionale e Regionale.

Il Consiglio Regionale integra le norme stabilite dal Consiglio Nazionale per lo svolgimento dei Congressi Provinciali e Regionale. Le norme regolamentari emesse dal Consiglio Regionale, non possono essere integrate in forma restrittiva, per cio che riguarda la rappresentanza congressuale delle Strutture di base, o dei Delegati delle Associazioni Specifiche, senza espressa delibera dello stesso organo.

Il Consiglio Regionale definisce:


Il Tema e l’Ordine del Giorno del Congresso Regionale, specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;

Il Relatore

La Data

La Sede

Il Programma e le modalità dei lavori;

I rapporti iscritti/delegati, con relativi criteri diarrotondamento dei resti, per i Congressi Provinciali e Regionale.



Il Consiglio Regionale propone al Congresso Regionale il numero dei Consiglieri Regionali da eleggere, con un minimo di 16 Consiglieri e tenendo conto che esso deve essere il doppio della somma del numero di Presidenti Provinciali, del Segretario Regionale dei Giovani delle Acli, della Responsabile Regionale del Coordinamento Donne, dai Presidenti o Responsabili Regionali di Acli Colf, Fap Acli, Acli Terra, US Acli, CTA Acli, Acli Anni Verdi, Unasp Acli, Ipsia e Lega Consumatori Acli, e altre associazioni promosse o aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti.

I Consigli Provinciali e la Direzione Nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso Regionale, con almeno 60 gg. di anticipo.

La Preparazione del Congresso compete alla Presidenza Regionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso:

con diritto di parola e di voto i delegati eletti nei Congressi Provinciali; almeno 1/3 degli stessi dovranno essere Presidenti di Struttura di Base.

Con solo diritto di parola:

I componenti con voto deliberativo e consultivo del Consiglio Regionale uscente

I componenti il Coordinamento regionale dei Giovani delle Acli

Le componenti il Coordinamento regionale donne;

Le componenti il Coordinamento Regionale Acli Colf;

Gli iscritti componenti gli Organi Direttivi Regionali dei Servizi Sociali delle Acli

I componenti degli Organi Direttivi Regionali delle Associazioni Specifiche o Aderenti, promosse dalle Acli, e delle strutture della Cooperazione Aclista.


Al Congresso Regionale partecipa con diritto di parola un rappresentante designato dalla Direzione Nazionale.

La Presidenza Regionale deve comunicare per iscritto ai partecipanti con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la Sede ed il Programma del Congresso.

Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza Regionale.

La Presidenza Regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

L’Elenco dei Delegati al Congresso Regionale

I Verbali dei Congressi Provinciali

La Situazione Tesseramento – con media quadriennale – delle singole provincie sarde.



La Presidenza Nazionale comunica alla Presidenza del Congresso, l’elenco delle Provincie che no hanno inviato gli Allegati di chiusura tesseramento e che hanno debiti di tesseramento con la sede nazionale.

I Delegati delle predette provincie non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.

La Presidenza Regionale deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni costituite, tutto il materiale tecnico per il corretto svolgimento dello stesso; in particolare deve consegnare all Commissione Verifica Poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea, ed alla Commissione Elettorale tutto il materiale necessario alla costituzione del Seggio (urne, matite, timbri, schede, per lo scrutinio dei voti, verbali ecc.).

Art. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

Verifica Poteri

Elettorale;

Mozioni;

Modifiche allo Statuto;


In ciascuna Commissione va prevista la presenza di almeno 1/3 di componenti Donne.

Art. 6

La Presidenza del Congresso:

mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio Regionale, formulata dal Consiglio Regionale Uscente;

comunica ai Delegati il numero dei rappresentanti della Regione Sardegna in Consiglio Nazionale;

concorda con il Coordinamento Donne le modalità di svolgimento dell’Assemblea delle Delegate per eleggere la propria rappresentanza nel Coordinamento Regionale Donne, e ne da comunicazione al Congresso.

Art. 7

Il Congresso è valido se i Delegati di cui si sono verificati i poteri preso l’apposita Commissione eletta secondo l’Art. 5 del presente Regolamento, rappresentano almeno la metà più uno (50 % + 1) degli iscritti, ed almeno i tre quinti (3/5) delle Provincie Sarde.

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso Regionale, subentrano i primi candidati non eletti; i mancanza di questi ultimi le deleghe si trasferiscono ad altri delegati.

Insede di Congresso un Delegato non può trasferire i propri poteri ad un altro Delegato;

I Delegati debbono verificare i propri poteri presso la Commissione Verifica Poteri.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un congruo tempo per il dibattito, in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente Regionale, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:

Le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti, avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati votanti;

Le elezioni dei Consiglieri Regionali, dei rappresentanti la regione Sardegna in Consiglio Nazionale, avvengono con voto personale e segreto.


La mozione conclusiva del Congresso viene approvata a maggioranza semplice.

Art. 10

Il Congresso su proposta della Presidenza determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione Elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione Elettorale.

Nel corso dello svolgimento dell’Assemblea, inoltre, la Presidenza del Congresso fa stabilire :

l’orario di chiusura dei lavori delle Commissioni Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;

l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto

l’orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.


Art. 11

Il Congresso delle Acli regionali della Sardegna elegge un numero di membri del Consiglio Regionale, proposto dalla Presidenza Regionale uscente e approvato dal Congresso, con un minimo di 16 consiglieri.

Il Consiglio Regionale delle Acli della Sardegna sarà inoltre composto dai seguenti membri con diritto di voto:un rappresentante di ciascuna provincia aclista, eletto dal rispettivo consiglio provinciale; dal segretario regionale dei giovani delle Acli; dalla responsabile regionale del Coordinamento Donne; dai Presidenti o Responsabili Regionalidi : Acli Colf; FAP Acli; Acliterra; US Acli; CTA ; Acli Anni Verdi;Unasp Acli; Ipsia; Lega Consumatori Acli ed altre Associazioni promosse o aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti.


Art. 12

Possono candidarsi a Consigliere Regionale Acli, gli aclisti iscritti in una struttura di base della regione, in possesso della tessera Acli, con una anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione delle candidature a Consigliere Regionale Acli deve :

essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;

venire sottoscritta da almeno 5 (cinque) Delegati di almeno 2 (Due) provincie;

essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli (riferita all’anno sociale precedente a quello in cui si celebra il Congresso), la struttura di Base e la provincia di appartenenza;

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere Regionale Acli deve:

essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;

venire sottoscritta da almeno 20 (venti) Delegati di almeno 2 (Due) provincie;

contenere un numero di candidati non superiore al 75 % dei Consiglieri da eleggere ;

contenere un numero di candidati donne non inferiore al 25 % dei candidati della lista;

essere firmata da ogni candidato, ed indicare il numero della propria tessera acli (riferita all’anno sociale precedente a quello in cui si celebra il congresso) oltre alla struttura di base e provincia di provenienza.



Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua adesione alla lista.

Si fa parte del Consiglio Regionale Acli della Sardegna ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi, i componenti il Consiglio Regionale ad altro Titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati, e fa stabilire l’orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un’ora di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni stesse.

Le operazioni di voto devono effettuarsi nelle stesse giornate di convocazione del Congresso.

Art. 13

La Commissione Elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun Delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto (1/4) e non superiore ai tre quarti (3/4, 75 %) dei Consiglieri da eleggere.

Non è consentito, pena la nullità. Votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 14

La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l’attribuzione dei seggi di Consigliere Regionale Acli, si segue l’ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati si procede all’elezione del candidato più giovane d’età.

La Commissione Elettorale forma inoltre una speciale graduatoria dei candidati donne che abbiano riportato voti; queste vengono proclamate elette fino a raggiungere la quota del 25 % (1/4 – un quarto) del numero dei Consiglieri Regionali Acli da eleggere, anche in luogo di candidati cheeventualmente le precedono in graduatoria generale.

Art. 15

Il Congresso Regionale delle Acli della Sardegna, elegge i rappresentanti della regione in Consiglio Nazionale, nel numero fissato preventivamente dal regolamento del Congresso Nazionale, in proporzione alla media quadriennale degli iscritti alle strutture di base.

L’Elezione dei rappresentanti della Regione Sardegna in Consiglio Nazionale Acli, avviene con modalità analoghe a quelle previste per l’elezione dei Consiglieri Regionali.

Art. 16

Fino alla celebrazione del l’XI° Congresso Regionale delle Acli della Sardegna,rimangono in carica i membri eletti dal X° Congresso nel Collegio Regionale dei Probiviri.

In caso di decadenza, dimissioni, scioglimento, mancato funzionamento dello stesso, si applicano le norme di cui agli artt. 51,52,53,54 dello Statuto Nazionale Acli approvato dal Congresso di Torino dell’1-4 Aprile 2004.

Art. 17

La Presidenza del Congresso a chiusura delle operazioni di scrutinio provvede a:

proclamare i Consiglieri Regionali Acli ed i rappresentanti della regione Sardegna in Consiglio Nazionale Acli, eletti;

inoltrare copia dei verbali del Congresso alla Direzione nazionale Acli, entro una settimana;

comunicare ai candidati i risultati entro una settimana;

raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell’operato dellaCommissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale; il plico dovrà essere conservato per trenta (30) giorni nell’eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni (trenta) dallo svolgimento del congresso, le schede dovranno essere distrutte.


Consiglio Regionale

Art. 18

Il nuovo Consiglio Regionale delle Acli della Sardegna, viene convocato e presieduto dal primo degli eletti entro 20 (venti) giorni dallo svolgimento del Congresso Regionale, per eleggere il Presidente e la Presidenza regionale, per nominare i tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, seguendo le modalità appresso indicate.

Art. 19

Possono candidarsi a Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti dal Congresso.

Ai sensi e per gli effetti dello Statuto NazionaleAcli vigente, sono eleggibili alla carica di Presidente e Vice Presidente Regionale Acli della Sardegna, i soci che non abbiano ricoperto lo stesso incarico per oltre 8 (otto) anni , negli ultimi due mandati congressuali.

Art. 20

Fino alla celebrazione dell’XI° Congresso Regionale delle Acli della Sardegna, il Consiglio Regionale delle Acli della Sardegna ècosì composto

con diritto di parola e di voto :

dai Consiglieri Regionali eletti dal Congresso;

Dai Presidenti provinciali delle Provincie acliste sarde;

Dal coordinatore dei Giovani delle Acli

Dalla Responsabile del Coordinamento Regionale Donne

Dal Presidente/Rappresentante Regionale Acli Terra

Dal Responsabile Acli Colf

Dal Presidente/RappresentanteRegionale Fap Acli

con solo diritto di parola, se non già presenti con diritto di voto : dai Presidenti / Rappresentanti dei soggettisociali eprofessionali, delle Associazioni Specifiche o aderenti; dai Vice Presidenti delegati, i direttori e coordinatori regionali dell’Enaip e del Patronato; dai responsabili delle attività progettuali e gli esperti che il Consiglio Regionale ritiene opportuno partecipi alle sue riunioni; dai Consiglieri nazionali tesserati nella regione; dagli ex Presidenti Regionali iscritti alle Acli.


Art. 21

In caso di dimissioni o decadenza dei Presidenti provinciali, il Consiglio provinciale, convocato per l’elezione del nuovo Presidente provinciale, elegge contestualmente il proprio rappresentante in consiglio regionale, con diritto di voto. Il Nuovo presidente Provinciale parteciperà al Consiglio Regionale con solo diritto di parola, se non già presente con diritto di voto.

Art. 22

In caso di svolgimento nel quadriennio 2004/2007 di Congressi Regionali, con tesseramento rappresentativo della totalità delle provincie acliste della Sardegna, i Presidenti Regionali eletti, dalle seguenti Associazioni Specifiche o aderenti, diventano contestualmente rappresentanti della propria associazione, con diritto di voto se non già membri allo stesso titolo, nel Consiglio Regionale Acli della Sardegna: US Acli, Acli Anni Verdi; CTA; Unasp Acli; Ipsia; Lega Consumatori Acli, e altre Associazioni Specifiche o aderenti che abbiano organi regionali democraticamente eletti e rappresentativi della totalità delle provincie acliste sarde.

Funzioni e Compiti

Art. 23

Il Consiglio Regionale assolve i compiti previsti dall’Art. 20 dello Statuto e quelli disciplinati nel presente Regolamento.

Art. 24

Il Consiglio Regionale Acli, promuove, indirizza e sostiene l’organizzazione e l’iniziativa dell’ Enaip Regionale, in applicazione dei compiti statutari ed in coerenza con gli indirizzi programmatici degli Organi Nazionali e l’Associazione all’ Enaip Nazionale.

Funzionamento

Art. 25

Il Consiglio Regionale delle Acli della Sardegna, quando è convocato con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente Regionale:

Costituisce il seggio elettorale composto da 3 consiglieri;

Prende atto delle candidature e delle linee di programma che intendono attuare;

Recepisce le dichiarazioni di voto;

Procede all’elezione del Presidente con votazioni a scrutinio segreto, su schede bianche; per l’elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri con diritto di voto.


Art. 26

Il Presidente Regionale propone la composizione della presidenza, indicando uno o più vicepresidenti e segretari regionali, tenendo conto:

in casi motivati le responsabilità di presidenza possono essere affidate anche a Soci che non fanno parte del Consiglio Regionale;

in caso di designazione di più vicepresidenti, deve essere indicato il vicepresidente anziano;

i componenti la Presidenza Regionale non possono essere più di 1/3 (un Terzo) dei Consiglieri con diritto di voto

i componenti esterni al Consiglio Regionale, non possono essere più di un terzo (1/3) dei componenti la Presidenza Regionale.

Art. 27

Il Consiglio Regionale vota la proposta di composizione della Presidenza Regionale ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri con diritto di Voto.

La proposta del Presidente è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione (da tenersi entro la stessa adunanza) è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso il Consiglio Regionale respinga le designazioni fatte dal Presidente Regionale, questi ha facoltà di ripresentarle o modificarle.

Comunicazione dell’avvenuta elezione deve essere inviata alla Presidenza Nazionale entro 15 (quindici) giorni.

Art. 28

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all’inizio dei lavori ed una volta verificata vale per tutti i punti all’ordine del giorno.

Le modifiche o integrazioni all’ordine del giorno devono essere approvate ad inizio seduta e numero legale presente.

La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti all’ordine del giorno inerenti:

elezioni;

decadenze;

approvazione del Bilancio Consuntivo;

mozioni di sfiducia costruttiva

approvazione di regolamenti


Art. 29

Il Consiglio Regionale, durante il mandato, è convocato dalla Presidenza Regionale in via ordinaria almeno ogni 4 mesi; in via straordinaria entro 20 giorni (20) dalla richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri con diritto di voto, della Presidenza Regionale o della Direzione Nazionale.

In via ordinaria deve:

avvenire con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data della riunione, a meno di casi di comprovata urgenza; in quest’ultimo caso deve avvenire almeno 5 giorni prima.

Indicare: l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora della riunione;

Essere inviata alla Presidenza Nazionale che ha facoltà di inviare un proprio rappresentante quando sono all’ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia.


Art. 30

Ciascun Consigliere Regionale ha facoltà di proporre alla Presidenza Regionale l’inserimento di argomenti all’Ordine del Giorno, purchè non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni disfiducia, e la proposta venga presentata 5 giorni prima della riunione.

Spetta al Consiglio Regionale, in apertura di seduta, valutare se esistono le condizioni per integrare l’ordine del giorno.


Art. 31

Il Consiglio Regionale è presieduto di norma dal Presidente Regionale, che ha comunque facoltà di affidare tale responsabilità, di volta in volta o in via permanente ad un altro componente il Consiglio regionale.


ART. 32

Il Consiglio Regionale adempie alle funzioni statutarie che non prevedono specifici quorum di voto, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Regionali presenti alla riunione, espresso:

per alzata di mano

per appello nominale su richiesta scritta di almeno 8 (otto)Consiglieri con diritto di voto;

a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri con diritto di voto.


Compiti del Consiglio Regionale

Art. 33

Il Consiglio Regionale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, ed in coerenza con i deliberati del Consiglio Nazionale ha il compito di :

promuovere le politiche di aggregazione ed adesione, all’occorrenza specificandone le modalità, promuovendo iniziative utili a sensibilizzare il territorio alla partecipazione della vita associativa delle Acli;

valutare le richieste di adesione alle Acli di associazioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni statutarie e territoriali, ove occorra anche su basi provinciali, in accordo con le rispettive Presidenze

distribuire, su delega della Presidenza Nazionale Acli ed in osservanza delle norme deliberate dal Consiglio Nazionale, il tesseramento Acli, secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio stesso;

verificare annualmente politiche erisultati della campagna tesseramento, allo scopo di diffondere buone pratiche e coerenti linee di sviluppo organizzativo sul territorio sardo.

In accordo con le rispettive Presidenze Provinciali che istituiscono delle zone, normare le procedure di elezione dei rappresentanti, e le modalità di partecipazione degli stessi ai vari organi decisionali associativi;

Impegnare la Presidenza Regionale ad assicurare il regolare svolgimento della vita associativa in Sardegna, promuovendopolitiche ed iniziative atte a sostenerla;

Concordare con gli organismi dirigenti delle associazioni specifiche le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;

Approvare regolamenti e statuti delleassociazioni specifiche di ambito territoriale equivalente;

Approvare i regolamenti dei “Coordinamenti delle Associazioni specifiche” istituite dalla Presidenza Regionale;

Proporre al congresso il numero dei componenti il consiglio regionale.


Approvazione Bilanci

Art. 34

Il Consiglio Regionale:

approva il Bilancio Preventivo delle Acli Regionali entro il 31 Marzo dell’Esercizio Finanziario, e, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancioconsuntivo, entro il 30 Giugno dell’anno seguente.

Prende visione del Bilancio dei Servizi Sociali, delle Società Regionali, delle Associazioni Specifiche, dei Consigli provinciali riconosciuti, e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli a livello regionale o equivalente.


Conferenza Organizzativa e Programmatica

Art. 35

Il Consiglio Regionale convoca la Conferenza organizzativa e programmatica di metà mandato, in coerenza con i tempi, le modalità ed i criteri di rappresentanza indicati dal Consiglio Nazionale.

Dimissioni e Decadenza

Art. 36

I Consiglieri Regionali Acli che intendono dimettersi debbono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza Regionale, motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Regionale Acli.

Art. 37

I Consiglieri regionali Acli che senza motivarne seriamente le cause, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dal Consiglio Regionale Acli.

I Consiglieri Regionali Acli che non rinnovano l’iscrizione alle Acli, entro il termine della Campagna Tesseramento decadono dal Consiglio Regionale Acli.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l’ultimo eletto, fino alla concorrenza di un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio Regionale Acli.

La decadenza e la sostituzione dei Consiglieri Regionali sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio Regionale.

Art. 38

Il Consiglio Regionale delle Acli della Sardegna decade quando:

ha concluso il suo mandato congressuale;

viene a mancare per dimissioni, decadenza o latri motivi, la maggioranza dei Consiglieri Regionali originariamente eletti dal Congresso;

è in carica da oltre due anni al momento della Convocazione del Congresso Nazionale Acli.


In questi casi, il Consiglio Regionale, entro 30 giornideve convocare il Congresso Regionale e contestualmente specificarne le norme del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei Soci.

In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio Regionale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione Nazionale

Gli Organi regionali dopo la convocazione del Congresso restano in carica per l’ordinaria amministrazione

Presidenza Regionale

Art. 39

La Presidenza Regionale è composta:

con diritto di parola e di voto

dal Presidente Regionale

dal o dai Vicepresidenti Regionali

dai segretari Regionali

a titolo consultivo, se non già presenti con diritto di voto

dal coordinatore dei giovani delle Acli

dalla Responsabile del Coordinamento Donne

dal Presidente Regionale dell’US Acli

dai rappresentanti delle associazioni specifiche e dai responsabili dei Progetti/Funzioni , che per rilevanza associativa, impegni programmatici e rappresentanza democratica, la Presidenza Regionale vorrà invitare a farne parte

a titolo di invitati permanenti

Presidenti Provinciali Acli Sardegna

Compiti e Funzioni

Art. 40

La Presidenza Regionale promuove e dirige l’attività e lo sviluppo organizzativo delle Acli e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli in ambito regionale.

Convocazione

Art. 41

La Presidenza regionale

convoca il Consiglio Regionale e ne determina l’ordine del giorno

nomina o designa i componenti degli Organi dei Servizi Sociali e delle Imprese Sociali;

sostiene l’azione dei servizi e delle Associazioni Specifiche nei confronti delle Istituzioni e delle forze sociali;

Istituisce il coordinamento regionale delle associazioni specifiche;

Assolve ai compiti previsti dagli statuti di ciascun Servizio ed associazione specifica.

La Presidenza Regionale è tenuta ad informare il Consiglio Regionale sugli indirizzi programmatici e progettuali delle attività decise dagli Organi Nazionali.

La Presidenza Regionale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente Regionale.

Art. 42

LA Presidenza Regionaleè convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti con diritto di voto.

Interventi Straordinari

Art. 43

La Presidenza Regionale ha facoltà di:

su richiesta, nominare un proprio incaricato, scelto in base alla situazione con la Presidenza Provinciale o di Zona, che accompagni le dirigenze provinciali o di zona in situazioni di particolare criticità del movimento sul territorio;

nominare un proprio rappresentante, con diritto di parola, nelle convocazioni dei Consigli Provinciali, con all’Ordine del giorno: dimissioni e successive elezioni del Presidente e della Presidenza; mozioni di sfiducia.

Art. 44

Il Presidente Regionale:

convoca la Presidenza Regionale, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni;

rappresenta le Acli legalmente sul territorio regionale e per gli ambiti di sua competenza;

firma gli atti amministrativi

può delegare stabilmente o di volta in volta le proprie competenze al/ai Vice Presidente/i;

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri si trasferiscono al Vice Presidente.

Art. 45

Il Responsabile della Funzione Organizzazione:

cura i rapporti con le Presidenze Provinciali, e su delibera del Consiglio Regionale e delega della Presidenza Nazionale, distribuisce il Tesseramento Acli sul territorio regionale, in accordo con la omonima funzione nazionale;

garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni di Presidenzae del Consiglio Regionale;

comunica, con almeno 10 giorni d’anticipo, alla presidenza Nazionale, la convocazione di riunioni in cui sono all’ordine del giorno: elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia;

invia entro 15 giorni , alla Presidenza Nazionale, i verbali delle riunioni che procedono alla : elezione e nomine; formalizzazione di dimissioni; decadenze; sostituzioni; approvazione di bilanci e risultati campagna Tesseramento.


Art. 46

Il Responsabile della Funzione Risorse:

promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività;

firma, unitamente al Presidente Regionale, gli atti amministrativi;

cura la gestione della Contabilità, e predispone gli atti e la documentazione richiesta dai Revisori dei Conti;

informa periodicamente la presidenza sulla situazione di cassa.


Dimissioni o Decadenza

Art. 47

I componenti la Presidenza Regionale che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio, che le valuta e ha facoltà di accoglierle.

Art. 48

La Presidenza Regionale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente Regionale.

In tal caso la Presidenza Regionale convoca la riunione del Consiglio Regionale, che dovrà avvenire entro 20 giorni, con all’ordine del giorno:

presa d’atto della decadenza della Presidenza

Elezione del Presidente e della nuova Presidenza.


Art. 49

Nei confronti della Presidenza Regionale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali con diritto di Voto.


In tal caso il Consiglio Regionale deve riunirsi entro 20 giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso la stessa venga approvata, il Consiglio Regionale deve essere convocato dalla Presidenza regionale entro 15 giorni con all’ordine del giorno:

eventuale elezione del Presidente

formazione della nuova Presidenza


Art. 50

Il Presidente ed i responsabili regionali della funzione organizzazione e risorse sono tenuti a dare consegne organizzative e finanziarie oltre che patrimoniali, alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione Nazionale, entro 20 giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro 20 giorni (venti gg.).


Art. 51

Per quanto non compreso dal Presente Regolamento, valgono le norme dello statuto nazionale Acli, approvato dal XXII° Congresso Nazionale, eil relativo regolamento di applicazione.


Art. 52

Il Presente Regolamento entra in vigoredalla data di approvazione dello stesso da parte del Collegio Nazionale
dei Probiviri.
 

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