Una Rete per la Speranza – NASpI – Indennità mensile di disoccupazione

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NASpI – Indennità mensile di disoccupazione

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L’indennità di disoccupazione NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è una prestazione dell’INPS a sostegno dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente la loro occupazione.

L’importo viene erogato mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e per un massimo di 24 mesi. Non rientrano nel calcolo eventuali periodi di contribuzione che erano già stati considerati in precedenti domande di disoccupazione.

Chi può richiedere la NASpI?

L’indennità di disoccupazione interessa i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che si trovano involontariamente disoccupati e che:

  • possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
  • hanno lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione, quindi la perdita del lavoro, non deve dipendere dalla volontà del lavoratore.

Cosa occorre per richiedere la NASpI?

Se si è in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi e si è perso lo stato di occupazione, è possibile richiedere la NASpI.

Per presentare la domanda e ricevere l’indennità di disoccupazione, oltre alla copia della carta d’identità e al codice fiscale, bisogna essere in possesso del codice IBAN di un conto intestato al richiedente, la copia del contratto di lavoro e le copie delle ultime buste paga ricevute.

Quali sono i termini di presentazione della domanda?

Per ottenere la prestazione NASpI, è necessario presentare la domanda all’INPS in forma telematica. La decorrenza della prestazione è legata alla data di presentazione della domanda:

  • Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo decorre dall’ottavo giorno;
  • Se la domanda viene presentata dopo 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 

Le stesse tempistiche valgono anche nel caso in cui lo stato di disoccupazione sia dovuto a maternità, malattia o infortunio.

La domanda deve essere obbligatoriamente presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

NASpI 2021 –I lavoratori che hanno perso il lavoro nel corso dell’anno 2020, possono presentare la domanda di disoccupazione entro 128 dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La data di scadenza di presentazione delle domande è stata quindi prorogata di 60 giorni.

Dopo aver presentato la domanda di disoccupazione all’INPS, entro 15 giorni è obbligatorio rivolgersi al centro per l’impiego per la stipula della Dichiarazione di Immediata Disponibilità, con la quale si comunica di essere in stato di disoccupazione e quindi alla ricerca di un nuovo impiego, e per la sottoscrizione del Patto di Servizio.

Quando la NASpI decade, viene sospesa o ridotta?

Alcuni cambiamenti nella situazione lavorativa del beneficiario possono portare alla decadenza, sospensione o riduzione dell’indennità di disoccupazione.

La NASpI decade nel caso in cui il richiedente:

  • perde lo stato disoccupazione;
  • inizia un’attività lavorativa in forma autonoma senza darne comunicazione;
  • inizia un lavoro subordinato con reddito annuo superiore a 8.145 euro;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento;
  • inizia a percepire l’assegno di invalidità;
  • rifiuta proposte lavorative con retribuzione superiore almeno del 20% dell’importo dell’indennità.

In alcune situazioni, la NASpI può essere sospesa

Se il disoccupato trova una nuova occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore ai sei mesi, la prestazione viene sospesa fino a quando il lavoratore non rientra nello stato di disoccupazione. La sospensione non avviene nei casi in cui il beneficiario comunica che il reddito presunto annuo è inferiore agli 8.000 euro. 

L’importo erogato viene ridotto nei casi in cui il beneficiario della prestazione:

  • Svolge un’attività lavorativa in forma autonoma; 
  • Trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato con un reddito annuo pari o inferiore a 8.000 euro;
  • Trova una nuova occupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata. 

In tutti i casi sopraelencati, il beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto.

I compensi derivanti dalla prestazione di lavoro occasionale, nei limiti di 5.000 euro per anno civile, sono invece cumulabili con la NASpI e dunque non incidono in nessun modo sulla prestazione.

Come deve essere presentata la domanda NASpI?

È possibile presentare la domanda rivolgendosi al Patronato ACLI (clicca qui prenotare un appuntamento con il nostro patronato nella nostra sede a Nuoro). In questo caso, è richiesto presentarsi all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria per poter trasmettere la domanda in via telematica.

Qualora si preferisca presentare la domanda in maniera autonoma, ci si dovrà collegare al sito dell’INPS e accedere alla propria area personale (bisogna quindi essere in possesso di PIN, SPID o CNS per effettuare l’accesso), avendo cura di inserire correttamente tutti i dati che verranno richiesti. 

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